L’obbligo scatterà dal 31 marzo e riguarderà tutte le amministrazioni
Fatturazione elettronica obbligatoria verso tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, dal prossimo 31 marzo 2015: l’articolo 25 del Dl 66 del 24 aprile 2014 anticipa l’avvio della fattura Pa con l’obiettivo di completare quanto prima il percorso di adeguamento e digitalizzazione delle amministrazione pubbliche. Inoltre, con la finalità di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, il contenuto informativo delle fatture trasmesse obbligatoriamente attraverso il Sistema di interscambio - SdI viene incrementato ricomprendendo anche il Codice Informativo di Gara - CIG e il Codice Unico di Progetto - CUP. Questa ultima novità ha un impatto immediato riguardando tutte le FatturePA, comprese quelle che saranno trasmesse dal prossimo 6 giugno 2014 verso le agenzie fiscali, i Ministeri e gli enti di previdenza.
La relazione tecnica al decreto legge sottolinea proprio come la misura sia destinata ad anticipare il termine entro il quale diviene obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la PA e i fornitori, includendo anche le amministrazioni locali di cui all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 196/2009, pubblicato dall’Istat. I dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio, ricezione e del Codice CIG saranno acquisiti, inoltre, dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio in modalità automatica delle certificazioni dei crediti verso le pubbliche amministrazioni.
L’articolo 25 del decreto 66/2014 rimodula la tempistica di avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica relativamente alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. Nei confronti di queste ultime l’obbligo decorrerà infatti dal prossimo 6 giugno 2014 secondo la calendarizzazione originariamente stabilita dal Dm 55 del 3 aprile 2013 adottato in attuazione dell’obbligo introdotto dall’articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007, Finanziaria 2008. Tutte le amministrazioni destinatarie non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. I fornitori delle amministrazioni pubbliche dovranno, invece, gestire il proprio ciclo di fatturazione esclusivamente in modalità elettronica, non solo nelle fasi di emissione e trasmissione ma anche in quella di conservazione.
Il Dm 55/2013 aveva fissato al 6 giugno 2015 la data di decorrenza per le altre amministrazioni centrali, delegando invece ad un ulteriore decreto ministeriale l’individuazione della tempistica per le amministrazioni locali. L’articolo 25 del decreto spending review anticipa e allinea al 31 marzo 2015 la data di partenza per tutte le amministrazioni centrali e per quelle locali superando per queste ultime la necessità di emanazione di un apposito decreto ministeriale. Pertanto dal 31 marzo 2015 anche le Regioni, le Province e i Comuni e tutti gli enti locali dovranno ricevere e conservare solo e unicamente fatture elettroniche.
L’anticipazione comporta, inoltre che entro il prossimo 31 dicembre 2014, e cioè tre mesi prima dell’avvio dell’obbligo, gli enti locali e gli altri enti centrali ricompresi nel citato elenco Istat dovranno individuare gli uffici interni destinatari di fatture elettroniche così da consentire al Sistema di Interscambio di recapitare correttamente le fatture. La loro identificazione avviene per mezzo di un codice univoco denominato "Codice Univoco Ufficio" assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L’identificazione del codice ufficio costituisce per le amministrazioni interessate un momento di particolare delicatezza perché gli impone di verificare anticipatamente l’impostazione della propria organizzazione interna. Pertanto, proprio per questo, sarà opportuno che le singole amministrazioni si attivino quanto prima allo scopo di individuare gli uffici competenti a ricevere e gestire le prossime fatture elettroniche e modificare, ove necessario, le procedure organizzative interne di gestione dei processi di fatturazione. Questa operazione che necessiterà già di per sé un tempo che potrebbe di poche settimane o qualche mese, a seconda della grandezza e dell’articolazione dell’ente, sarà resa ancora più complessa perché obbligherà gli enti a rivedere anche i rapporti con i fornitori privati e pubblici codificando una procedura di dialogo precedentemente all’invio della prima fattura elettronica. Le
imprese fornitrici delle PA devono quanto prima prepararsi all’applicazione delle nuove regole relative alla FatturaPA. Il fornitore deve innanzitutto verificare da quando decorre l’obbligo di emettere fatture elettroniche prima individuato.
I fornitori, infatti, oltre ad emettere, trasmettere e conservare in formato elettronico le fatture, sono chiamati a realizzare tutta una serie di attività relative non solo al proprio ciclo attivo di fatturazione ma anche sulla fase di attivazione e gestione dei correlati rapporti contrattuali. Già in fase di stipula dei contratti di fornitura ovvero in un momento successivo per i contratti già attivati, occorre acquisire tutta una serie di informazioni necessarie per una corretta gestione, emissione, contabilizzazione e pagamento delle fatture integrate da ultimo dal codice CUP e da quello CIG. In particolare, una volta verificata la decorrenza dell’obbligo per la tipologia di amministrazione sua cliente, il fornitore è chiamato a ristrutturare le proprie modalità interne di gestione delle fasi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Mentre nei rapporti tra privati la fattura elettronica può anche consistere in un allegato pdf ad una email trasmessa, una fattura destinata ad una PA deve avere un formato strutturato in xml con sintassi e caratteristiche informatiche. In secondo luogo la FatturaPA, deve avere un contenuto informativo ben definito: il set di informazioni di natura fiscale, individuate agli articoli 21 e 21-bis del Dpr 633/72, va integrato da informazioni ritenute indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura elettronica al soggetto destinatario. Si tratta delle indicazioni circa il trasmittente e i destinatari, questi ultimi identificati da un codice univoco assegnato dall’IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Occorre inoltre indicare informazioni utili per la completa dematerializzazione del ciclo passivo integrando il documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento quali ordine di acquisto, contratto, ricezione dei beni e servizi e fatture collegate. Infine, possono essere indicate ulteriori informazioni di interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore ovvero specifiche dell’emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni ceduti e prestati, ovvero di utilità per il colloquio tra le parti, quali contatti, dati di riferimento dei SAL - stati avanzamento lavori e dei documenti di trasporto.
(Tratto da Il Sole 24 ore - 30.04.2014)
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